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Il problema del foro competente per le violazioni online

Spis treści

Il rapido sviluppo di Internet negli ultimi anni ha indubbiamente semplificato molti aspetti della vita quotidiana – ora è possibile fare shopping, prendere credito e persino lavorare senza uscire di casa. Purtroppo, è diventato anche più facile infrangere la legge, il che si può vedere soprattutto nel diffusione dell’odio contro i beni personali e le frequenti violazioni dei diritti di proprietà intellettuale di altre persone. La mancanza di contatto diretto con la vittima contribuisce alla sensazione di impunità del violatore, soprattutto quando agisce dall’estero. In tal caso, la questione di difendere i propri diritti in tribunale diventa molto complicata, soprattutto a causa della difficoltà di determinare il tribunale competente a dirimere il caso. Quindi dove cercare protezione in caso di violazione dei beni personali o dei diritti di proprietà intellettuale su Internet?

Nota: il termine “bene personale” si riferisce all’istituto giuridico regolato nel art. 23 del diritto civile polacco: I beni personali di un essere umano, come in particolare la salute, la libertà, l’onore, la libertà di coscienza, il cognome o lo pseudonimo, l’immagine, la segretezza della corrispondenza, l’inviolabilità dell’abitazione, la creatività scientifica, artistica, inventiva e innovativa, rimangono sotto la protezione della legge civile indipendentemente dalla protezione fornita da altri regolamenti.

Competenza del tribunale sotto il diritto dell’Unione Europea

I residenti dei paesi dell’Unione europea devono fare riferimento al regolamento n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale per determinare la competenza. Il suo effetto si estende a tutti gli Stati membri e, a differenza delle direttive UE, non richiede norme nazionali di attuazione. Il regolamento integra la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), la cui interpretazione di un atto giuridico è vincolante.

L’articolo 4 del regolamento 1215/2012 formula il principio generale secondo cui le persone che risiedono in uno Stato membro possono essere convenute davanti ai tribunali di quello Stato (ciò riflette la massima romana actor sequitur forum rei, che tradotta liberamente significa che l’attore va davanti al tribunale del convenuto).

Come spesso accade, tuttavia, ci sono eccezioni a questa regola – per quanto riguarda le violazioni dei beni personali e dei diritti di proprietà intellettuale si tratta dell’articolo 7(2), che prevede che in materia di torto, delitto o quasi-delitto il violatore può essere convenuto davanti al tribunale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

Ma cosa succederebbe se il luogo dell’infrazione fosse Internet, che copre tutto il mondo? Questo significa che la causa può essere intentata in qualsiasi paese, nel paese da cui opera il violatore, o forse nel paese in cui è avvenuto il danno?

Il foro competente secondo la giurisprudenza della CGUE – violazione dei beni personali

Poiché il regolamento non fornisce una risposta chiara alle domande poste alla fine del paragrafo precedente, è necessario consultare la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, che ha già sviluppato criteri per determinare il tribunale competente nei casi di violazione online. Anche se alcune delle sentenze principali sono state pronunciate sotto il precedente regolamento di competenza, la norma relativa al torto non è cambiata, quindi le sentenze basate su di essa rimangono valide.

Quale tribunale è competente?

Una delle sentenze più importanti in materia di violazione dei beni personali su Internet è la sentenza nelle cause riunite C 509/09 e C 161/10. Nel primo caso, il signor X (residente in Germania) ha intentato una causa contro il proprietario del sito web austriaco eDate Advertising GmbH davanti a un tribunale tedesco per aver pubblicato articoli contenenti il suo nome completo relativi a un omicidio commesso dal ricorrente anni fa. Nel secondo caso, il signor Martinez (un attore residente in Francia) ha intentato una causa presso un tribunale francese contro MGN Limited, la società britannica proprietaria del sito web del giornale Sunday Mirror sul quale è stata pubblicata una fotografia che ha violato la privacy dell’attore. In entrambi i casi, i querelanti hanno intentato azioni presso i tribunali dei paesi in cui risiedevano e i convenuti hanno contestato la loro giurisdizione.

Nelle sue deliberazioni, la CGUE ha ricordato che il luogo in cui si verifica l’evento dannoso è sia il luogo in cui il danno è iniziato sia il luogo in cui si concretizzano le sue conseguenze. Nel caso delle pubblicazioni della stampa tradizionale, ciò significa che la parte lesa può intentare una causa o nel paese in cui l’editore ha la sua sede legale (nel qual caso la richiesta copre tutti i danni causati), o davanti ai tribunali degli stati in cui la pubblicazione abusiva è apparsa (nel qual caso la richiesta copre solo i danni causati dalla pubblicazione in un determinato stato).

Esempio: Un giornale di una società con sede in Italia ha pubblicato un articolo offensivo sul signor A, che vive in Francia. È stato pubblicato in Italia, e in edizioni locali in Francia, Spagna e Germania. Il signor A potrebbe intentare una causa per la totalità dei danni presso il tribunale italiano, e presso i tribunali francesi, spagnoli e tedeschi per i danni sorti in questi paesi. Tuttavia, la Corte ricorda che, a differenza delle pubblicazioni sulla stampa, le pubblicazioni su Internet sono disponibili in tutti gli Stati membri, in qualsiasi momento e per una durata illimitata.

I giudici hanno quindi concluso che la parte lesa può intentare una causa per la totalità dei danni non solo davanti al tribunale del paese in cui ha sede il violatore, ma anche nel paese in cui si trova il centro di interessi della parte lesa(che non sempre coincide con il luogo di residenza). L’argomento principale in questo caso era l’efficienza e la correttezza delle conclusioni del tribunale – nel caso descritto sopra, un tribunale in Francia (il centro di interessi del signor A) avrebbe sicuramente trovato più facile e più accurato valutare i danni causati dall’articolo offensivo rispetto ai tribunali in Italia, Germania o Spagna. 

La competenza della Corte nella giurisprudenza della CGUE – Violazione della proprietà intellettuale

Nei casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale su Internet, determinare la giurisdizione è leggermente più complicato. Di regola, questi diritti operano solo in un determinato territorio (ad esempio nel paese di registrazione per quanto riguarda i disegni industriali). Tuttavia, anche in questi casi la CGUE ha deciso di affrontare le sfide contemporanee.

Marchio registrato

Nella causa C-523/10, la Corte si è espressa sull’uso illegale del marchio di un’altra persona su Internet. La controversia è sorta tra la società austriaca Wintersteiger AG, che ha accusato la società tedesca Products 4U Sondermaschinenbau GmbH di aver usato illegalmente il suo marchio sotto forma del nome „Wintersteiger” in una pubblicità online. Nelle motivazioni della sentenza, la CGUE ha concluso che una causa per violazione dei diritti di marchio può essere intentata davanti ai tribunali dello stato in cui il violatore ha la sua sede legale o davanti ai tribunali dello stato in cui il marchio è stato registrato se l’azione del violatore ha effetto lì (ad esempio, è possibile accedere a una pubblicità con un marchio usato illegalmente). 

Per un marchio registrato presso l’EUIPO, secondo la sentenza della CGUE nella causa C-172/18, è possibile intentare una causa davanti ai tribunali di qualsiasi paese in cui si trovano i potenziali destinatari di un annuncio o di un’offerta di vendita che contiene il marchio – in pratica, questo sarà quindi qualsiasi Stato membro, a causa della copertura globale di Internet. 

Il caso C-170/12, invece, riguardava la violazione del copyright. Il signor Pinckney (residente in Francia) ha intentato una causa presso un tribunale francese contro la società austriaca KDG Mediatech AG, che aveva riprodotto le sue canzoni su CD in Austria senza il suo consenso. Questi CD sono stati poi venduti su internet da società britanniche. Nella sua sentenza in questo caso, la Corte ha dichiarato che le domande di violazione del copyright possono essere presentate ai tribunali dello Stato che protegge tali diritti se le opere distribuite illegalmente erano disponibili in questo Stato. Queste rivendicazioni sono limitate dall’entità del danno causato nello Stato in cui i danni sono richiesti. Il signor Pinckney potrebbe quindi far valere i suoi diritti in tutti i paesi che proteggono i diritti d’autore se i dischi prodotti illegalmente potessero essere acquistati lì.

Per finire

I casi descritti sopra mostrano chiaramente che la legge non ha seguito il progresso tecnologico. La giurisprudenza sta cercando di mettersi al passo, ma le regole, per dirla in modo colloquiale, non sono elastiche e ad un certo punto ci sarà un limite al quale potranno essere estese. La determinazione della competenza del tribunale è solo la prima fase della difesa dei propri diritti – rimane l’intero procedimento, per non parlare dell’esecuzione delle sentenze.

Così come non è stato ancora possibile eliminare le violazioni „tradizionali” della legge, probabilmente non sarà mai possibile eliminare quelle commesse su Internet. Sembra quindi necessario dotare le loro vittime di strumenti efficaci per difendere i loro diritti, per esempio disposizioni precise sulla giurisdizione dei tribunali in questi casi.

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Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem, Partnerem Zarządzającym w kancelarii Creativa Legal, wiceprezesem fundacji Creativa Education, mentorem i twórcą internetowym. Specjalizuję się w prawie nowych technologii oraz prawnym wsparciu biznesu – w tym w szczególności e-commerce i biznesu online. Jestem ekspertem w zakresie prawnych aspektów technologii blockchain. Poznaj autora.

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